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Smart working e sicurezza sul lavoro

dal 7 aprile 2026 scatta un nuovo obbligo per le aziende
9 aprile 2026 di
Smart working e sicurezza sul lavoro
Metis Dea Srl, Daniel Marussich

dal 7 aprile 2026 scatta un nuovo obbligo per le aziende


Se nella tua azienda c’è anche un solo lavoratore che opera in smart working, anche solo saltuariamente, questa novità ti riguarda direttamente.

Dal 7 aprile 2026 è entrata infatti in vigore la Legge 11 marzo 2026, n. 34, che ha introdotto un cambiamento molto importante nel sistema della salute e sicurezza sul lavoro. Non parliamo di una semplice precisazione normativa, ma di un nuovo obbligo concreto per i datori di lavoro che applicano forme di lavoro agile.

Con l’articolo 11 della legge è stato inserito nel D.Lgs. 81/2008 il nuovo articolo 3, comma 7-bis, che chiarisce un principio destinato ad avere effetti immediati nella gestione aziendale: anche quando il lavoratore svolge l’attività fuori dai locali dell’impresa, il datore di lavoro deve garantire tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con questa modalità, con particolare attenzione anche all’utilizzo dei videoterminali.

Uno degli errori più comuni è pensare che questa novità interessi soltanto realtà molto strutturate, con policy HR evolute e smart working organizzato su larga scala.

Non è così.

La nuova disciplina riguarda tutte le organizzazioni che utilizzano il lavoro agile, anche in modo non continuativo. Quindi anche le aziende che concedono giornate da remoto solo in alcune occasioni devono verificare subito la propria posizione e capire se la documentazione interna è adeguata.



Cosa cambia davvero per le aziende


Fino a ieri, molte organizzazioni consideravano il lavoro agile soprattutto come un tema organizzativo, gestionale o contrattuale. Da oggi questo approccio non basta più.

La nuova disciplina rende ancora più chiaro che lo smart working non è uno spazio “fuori” dagli obblighi prevenzionistici. Cambia il luogo in cui si lavora, ma non viene meno il dovere di tutela. Anzi, il datore di lavoro deve affrontare in modo esplicito i rischi connessi alla prestazione resa da remoto e deve farlo attraverso un documento scritto, strutturato e aggiornato.

In altre parole: non basta consentire il lavoro agile. Bisogna anche gestirlo correttamente sotto il profilo della sicurezza.

Il nuovo obbligo: informativa scritta annuale a lavoratore e RLS

Il cuore della riforma è proprio qui.

Il datore di lavoro deve predisporre una informativa scritta da trasmettere al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) con cadenza almeno annuale. Questo documento deve individuare i rischi generali e i rischi specifici connessi alla prestazione svolta in modalità agile.

Attenzione però: non si tratta di un modulo standard da inviare per formalità.

La norma, letta correttamente, richiede un’informativa che sia:

coerente con le attività realmente svolte,

aderente all’organizzazione aziendale,

aggiornata rispetto agli strumenti e alle modalità operative,

tracciabile sotto il profilo della consegna.

Questo significa che un testo generico, copiato e incollato senza alcun legame con la realtà aziendale, rischia di essere non solo debole sul piano organizzativo, ma anche pericoloso sul piano ispettivo.

Il punto più pesante? Le sanzioni

Il vero cambio di passo introdotto dalla Legge 34/2026 è però quello sanzionatorio.

La riforma ha modificato anche l’articolo 55 del D.Lgs. 81/2008, inserendo espressamente la violazione dell’obbligo informativo relativo al nuovo comma 7-bis tra le ipotesi sanzionate penalmente. In caso di mancata consegna dell’informativa, il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con:

  • arresto da due a quattro mesi, oppure
  • ammenda da 1.708,61 euro a 7.403,96 euro.

Qui sta il punto che molte aziende rischiano di sottovalutare.

Non siamo di fronte a un semplice adempimento interno “consigliato”. Siamo davanti a un obbligo previsto dal Testo Unico e presidiato da una sanzione penale specifica. Questo cambia completamente il peso operativo del documento.




Riferimenti normativi:
  • Legge 11 marzo 2026, n. 34, art. 11.
  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 3, comma 7-bis.
  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 55, come modificato dalla Legge 34/2026.
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