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Il rischio calore nei luoghi di lavoro non riguarda solo chi lavora in cantiere sotto il sole.
Può interessare anche magazzini, cucine, officine, serre, piazzali, lavanderie, ambienti chiusi non climatizzati e tutte le attività dove caldo, umidità, fatica fisica, DPI e scarsa ventilazione possono mettere a rischio la salute dei lavoratori.
Nel 2026 il tema è ancora più centrale: il Ministero della Salute ha attivato dal 25 maggio i bollettini sulle ondate di calore, con previsioni e livelli di rischio, mentre strumenti come Worklimate aiutano a valutare il rischio caldo per chi lavora all’aperto. Il D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi, e il microclima rientra pienamente tra questi.
Tradotto: scrivere “fa caldo, bere acqua” non è una valutazione dei rischi. È più una frase da telegiornale...
Il datore di lavoro deve valutare l’esposizione, organizzare turni e pause, garantire acqua e zone d’ombra, informare i lavoratori, coinvolgere preposti, RSPP e medico competente, aggiornare DVR e POS quando necessario e prevedere cosa fare in caso di malessere o colpo di calore.
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Perché il rischio calore è un tema di sicurezza sul lavoro
Quando si parla di rischio calore, molti pensano subito al muratore sul ponteggio ad agosto. Immagine corretta, certo, ma incompleta.
Il caldo può diventare un rischio anche in un magazzino poco ventilato, in una cucina professionale, in una lavanderia, in una serra, in un’officina o durante attività di carico e scarico su piazzale.
Il punto non è solo la temperatura indicata dal termometro.
Conta la temperatura percepita, l’umidità, la radiazione solare, il vento, il tipo di lavoro svolto, la durata dell’esposizione, la fatica fisica e i DPI indossati.
Un conto è stare fermi all’ombra con una bottiglia d’acqua. Un altro è movimentare materiali, indossare casco, guanti, scarpe, alta visibilità e lavorare su asfalto o copertura. Stesso sole, film completamente diverso.
Il Ministero della Salute, per l’estate 2026, ha reso disponibili dal 25 maggio i bollettini sulle ondate di calore, con livelli di rischio pensati per prevenire gli effetti del caldo sulla salute.
I bollettini vengono aggiornati con previsioni a 24, 48 e 72 ore.
Per il mondo del lavoro, però, serve un passaggio in più: non basta sapere che farà caldo. Bisogna capire se, in quel contesto specifico, il caldo rende il lavoro meno sicuro. E qui entra in gioco la valutazione dei rischi.
Cosa prevedono norme e riferimenti tecnici
Il riferimento principale resta il D.Lgs. 81/08. L’articolo 28 richiede la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. Le Linee di indirizzo approvate dalla Conferenza delle Regioni il 19 giugno 2025 chiariscono che microclima e radiazione solare devono essere considerati nella valutazione, quando pertinenti all’attività svolta.
Il microclima rientra inoltre tra gli agenti fisici del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08. Questo significa che il datore di lavoro deve individuare il rischio, valutarlo e adottare misure di prevenzione e protezione adeguate. Non esiste una frase magica da copiare nel DVR valida per tutti, purtroppo. Sarebbe comodo, ma anche il DVR ogni tanto pretende dignità.
Tra gli strumenti utili c’è Worklimate, piattaforma che fornisce previsioni del rischio caldo per i lavoratori, considerando anche esposizione al sole e intensità dell’attività fisica. In caso di rischio alto, Worklimate raccomanda di modificare l’orario lavorativo, privilegiare le ore meno calde e aumentare le pause in luoghi ombreggiati o climatizzati.
Va ricordato anche il tema delle sospensioni lavorative per caldo eccessivo. L’INPS ha indicato che l’integrazione salariale può essere generalmente riconosciuta per temperature superiori a 35 °C, tenendo conto anche della temperatura percepita. In caso di ordinanza della pubblica autorità, può essere utilizzata la causale legata alla sospensione o riduzione dell’attività per ordine pubblico.
Attenzione però a un equivoco molto diffuso: i 35 °C non sono la soglia sotto la quale il rischio non esiste. Sono un riferimento importante per determinati aspetti gestionali e previdenziali, ma la valutazione del rischio deve considerare le condizioni reali di lavoro.

Errori frequenti da evitare
Il primo errore è pensare che il rischio calore riguardi solo l’esterno. Non è così. Anche un ambiente indoor può diventare critico se è caldo, umido, poco ventilato o se contiene macchinari e processi che generano calore.
Il secondo errore è ridurre tutto all’acqua. Bere è fondamentale, ma non basta. Se un lavoratore svolge un’attività pesante sotto il sole nelle ore centrali, con DPI che aumentano lo stress termico, la borraccia non è una misura sufficiente. È utile, ma non fa miracoli. Non è il Santo Graal in plastica.
Il terzo errore è non formare i lavoratori sui sintomi. Il colpo di calore è un’emergenza seria. Bisogna riconoscere i segnali, fermarsi in tempo, avvisare il preposto e sapere cosa fare. La formazione deve essere pratica, chiara e collegata alle mansioni reali.
Il quarto errore è non aggiornare i documenti. Se l’azienda lavora in condizioni di esposizione al caldo e il DVR non ne parla, o il POS contiene solo una frase generica, manca un pezzo della gestione della sicurezza.
DVR, POS e organizzazione: cosa fare concretamente
La gestione del rischio calore deve partire dal DVR. Il datore di lavoro deve chiedersi quali mansioni sono esposte, in quali periodi dell’anno, in quali orari, con quale intensità fisica e con quali DPI. Deve valutare anche se ci sono lavoratori più vulnerabili, neoassunti, stagionali, lavoratori rientrati da assenze o persone non ancora acclimatate.
Nei cantieri, il ragionamento deve entrare anche nel POS e, quando pertinente, nel coordinamento con il PSC. Se un’impresa deve lavorare su una copertura, su asfalto, su ponteggio o in area esterna nelle ore più calde, non basta dire “fare attenzione”. Serve organizzare le lavorazioni, prevedere pause, aree d’ombra, disponibilità di acqua, eventuale modifica degli orari e procedure per la gestione dei sintomi.
Le misure più efficaci sono spesso organizzative. Anticipare alcune lavorazioni, evitare le attività più pesanti nelle ore centrali, aumentare le pause, garantire acqua fresca, creare zone d’ombra, ruotare il personale, ridurre il carico fisico quando possibile e consultare quotidianamente bollettini e previsioni sono azioni semplici, ma decisive.
Il preposto ha un ruolo molto importante. Non deve limitarsi a controllare che il lavoro vada avanti, ma deve accorgersi quando le condizioni stanno diventando pericolose. Un lavoratore confuso, molto affaticato, disidratato, con crampi, nausea, mal di testa o comportamento anomalo non va “motivato”. Va fermato, assistito e, se necessario, devono essere attivati i soccorsi.
Anche il medico competente deve essere coinvolto, soprattutto quando ci sono lavoratori fragili o condizioni individuali che possono aumentare il rischio. Alcune patologie, alcuni farmaci, l’età, la scarsa acclimatazione o precedenti episodi di malessere possono rendere il lavoratore più esposto agli effetti del caldo.
FAQ – Rischio calore lavoro 2026
Il rischio calore deve essere inserito nel DVR?
Sì, quando è prevedibile in relazione all’attività, all’ambiente e alle mansioni. Il DVR deve valutare il rischio in modo concreto, considerando esposizione, orari, mansioni, DPI, lavoratori coinvolti e misure preventive.
Il rischio caldo riguarda solo i cantieri?
No. I cantieri sono tra gli ambienti più esposti, ma il rischio può riguardare anche agricoltura, logistica, magazzini, cucine, officine, serre, lavanderie, manutenzioni esterne e ambienti chiusi non climatizzati.
Sotto i 35 °C il datore di lavoro è tranquillo?
No. I 35 °C sono un riferimento importante per alcune indicazioni INPS, ma non sono una soglia assoluta di sicurezza. Umidità, sole, DPI, sforzo fisico e temperatura percepita possono rendere rischiose anche temperature inferiori.
Worklimate è obbligatorio?
Non è “il DVR” e non sostituisce la valutazione dei rischi. È però uno strumento utile per stimare il rischio caldo e organizzare meglio attività, pause e orari, soprattutto nei lavori all’aperto.
Cosa deve fare il lavoratore se avverte sintomi da caldo?
Deve fermarsi, avvisare subito il preposto o un collega, spostarsi in zona fresca o ombreggiata e non restare solo. In presenza di confusione, perdita di coscienza, febbre elevata o peggioramento rapido, bisogna attivare immediatamente i soccorsi.
Hai già aggiornato DVR, POS e procedure per il rischio calore 2026?
Il caldo non si gestisce a sensazione e non si risolve con una frase generica nel DVR. Serve una valutazione concreta, collegata alle mansioni e all’organizzazione reale del lavoro.
Metis Dea può supportarti con un check documentale e operativo sul rischio calore, l’aggiornamento di DVR e POS, la predisposizione di procedure aziendali e brevi momenti formativi per lavoratori e preposti.