Cambiano i corsi per la sicurezza delle figure chiave.
Dal 24 maggio 2026 è terminata la fase transitoria del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’Accordo, approvato il 17 aprile 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, era già entrato in vigore da un anno, ma aveva previsto un periodo di 12 mesi durante il quale era ancora possibile avviare corsi secondo le vecchie regole.
Ora quel periodo è finito.
Dal 25 maggio 2026, la formazione deve essere progettata, organizzata, erogata e documentata secondo il nuovo impianto previsto dall’Accordo. Questo significa che aziende, consulenti, enti formatori e datori di lavoro devono verificare con attenzione la propria situazione formativa, perché non siamo più nella fase del “ci si sta adeguando”: siamo nella fase del “bisogna essere adeguati”.
La novità non è solo burocratica. Il nuovo Accordo cambia il modo in cui la formazione deve essere pensata. Non basta più considerare il corso come un adempimento da chiudere con un registro, un test e un attestato. La formazione deve essere coerente con i rischi reali, deve avere contenuti tracciabili, verifiche documentate e deve poter dimostrare la propria efficacia anche durante l’attività lavorativa.
In pratica, la domanda non è più soltanto: “Il lavoratore ha fatto il corso?”.
La domanda diventa: “Quella formazione è aggiornata, coerente e utile rispetto a ciò che quella persona fa davvero in azienda?”.

Cosa cambia?
Tra le modifiche più importanti c’è l’introduzione del corso obbligatorio per il datore di lavoro, anche quando non svolge direttamente il ruolo di RSPP. Il corso ha durata minima di 16 ore e riguarda gli aspetti organizzativi, gestionali e giuridici della prevenzione. Per questo specifico obbligo è previsto un termine più ampio: i datori di lavoro dovranno completare il corso entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, quindi entro il 24 maggio 2027.
Cambia anche la formazione dei preposti, che assumono un ruolo sempre più centrale nel controllo quotidiano della sicurezza. Il corso per preposto ha durata minima di 12 ore e può essere svolto solo dopo il completamento della formazione generale e specifica dei lavoratori. L’aggiornamento diventa biennale, con durata minima di 6 ore, e non può più essere gestito come una semplice scadenza da calendario: deve essere ripetuto anche quando cambiano rischi, lavorazioni, reparti, processi o mansioni.
Anche per lavoratori, dirigenti, RSPP, ASPP, coordinatori, addetti all’uso di attrezzature e operatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, il nuovo Accordo riordina percorsi, contenuti, durate, modalità di erogazione e criteri di verifica. L’obiettivo è superare la frammentazione creata negli anni dai diversi accordi precedenti e rendere più uniforme il sistema formativo.
Un punto importante riguarda le verifiche finali. Per molti corsi è prevista una prova conclusiva tramite test o colloquio; nei percorsi più tecnici possono essere previste anche prove pratiche o simulazioni. Il superamento non è un dettaglio formale: serve a dimostrare che il percorso è stato realmente compreso e non semplicemente frequentato.
Per le aziende, la fine della fase transitoria significa una cosa molto concreta: è necessario controllare lo stato della formazione interna. Non solo verificare se gli attestati esistono, ma capire se sono aggiornati, se i corsi sono coerenti con il nuovo Accordo, se i preposti rientrano nelle nuove scadenze biennali, se il datore di lavoro deve essere formato e se tutta la documentazione è completa, ordinata e dimostrabile.
La formazione sulla sicurezza entra quindi in una fase più matura. Meno archivio, più gestione. Meno “abbiamo fatto il corso”, più “sappiamo dimostrare che le persone sono formate, aggiornate e realmente in grado di applicare quanto appreso”.
Chi ha già un sistema formativo ordinato partirà avvantaggiato. Chi invece gestisce tutto in modo frammentato, tra file Excel, attestati sparsi e scadenze ricostruite all’ultimo momento, dovrebbe intervenire subito. Perché il vero problema non è solo non avere un attestato: è non sapere con precisione chi è formato, su cosa, da quando e con quale scadenza.