Passa al contenuto

Near Miss sul lavoro

Cosa cambia nel 2026 e come gestirli secondo le indicazioni INAIL, senza confondere obblighi, procedure e premialità OT23.
10 agosto 2026 di
Near Miss sul lavoro
Metis Dea Srl, Daniel Marussich


In 60 secondi



Un near miss è un incidente di lavoro che non provoca una lesione, ma avrebbe potuto farlo.
INAIL, con il progetto CONDIVIDO, propone un processo in tre fasi: segnalazione, analisi delle cause e follow-up delle misure. 

Dal 2025 il tema è entrato anche nella normativa: l’art. 15 del D.L. 159/2025, convertito dalla L. 198/2025, prevede linee guida per il tracciamento nelle imprese con più di 15 dipendenti e valorizza le procedure INAIL già esistenti. 

La novità operativa più concreta del 2026 è l’intervento E-10 del Modello OT23/2027: premia le aziende che adottano un sistema strutturato di rilevazione dei mancati infortuni e attuano misure per impedirne il ripetersi. 
Attenzione: OT23 è volontario e le sue soglie non sono un obbligo generale di legge.

Leggi tutto l'articolo completo qui sotto:


Near miss sul lavoro: cosa cambia nel 2026 e come gestirli secondo INAIL


Un muletto frena a pochi centimetri da un collega. Nessuno si fa male e, dopo qualche commento, il turno continua. 
È proprio qui che si decide la qualità della prevenzione: trattare l’episodio come fortuna oppure usarlo per capire perché quella dinamica è stata possibile.
Il near miss, o mancato infortunio, è un incidente che non produce un danno fisico ma ha il potenziale per farlo. INAIL lo considera una fonte informativa preziosa perché permette di intervenire sui fattori di rischio prima che la stessa sequenza abbia conseguenze. 

Perché i near miss sono diventati centrali

La sicurezza tradizionalmente dispone di molti dati dopo l’infortunio. Il near miss consente invece una lettura proattiva: osserva un evento reale, ricostruisce le cause e verifica quali barriere hanno evitato il danno.
Con il progetto CONDIVIDO, pubblicato nel 2025, INAIL propone un modello sostenibile anche per le PMI. La logica è semplice: raccogliere il dato, analizzarlo e chiudere il percorso con un follow-up. La segnalazione non è quindi il punto di arrivo. Se finisce in un archivio, il sistema ha prodotto carta ma non prevenzione.


Cosa prevede il nuovo quadro normativo

L’articolo 15 del D.L. 159/2025, convertito dalla Legge 198/2025, prevede che il Ministero del Lavoro, d’intesa con INAIL e sentite le parti sociali, adotti linee guida per identificazione, tracciamento e analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. 

Un successivo decreto deve definire le modalità con cui queste imprese comunicheranno dati aggregati sugli eventi segnalati e sulle azioni correttive o preventive. 
La conversione aggiunge un elemento molto concreto: le future linee guida devono tenere conto delle procedure INAIL già elaborate, che restano ferme fino all’eventuale aggiornamento o integrazione. Per un’azienda significa che partire oggi da un flusso coerente con INAIL non è lavoro perso.


Stato di attuazione

Alla data di aggiornamento di questo articolo, 10 agosto 2026, nelle fonti ufficiali consultate non è stato reperito un autonomo provvedimento definitivo che specifichi già formato e periodicità della futura comunicazione aggregata. 
È quindi scorretto inventare adempimenti o scadenze non verificati.

Come gestirli secondo INAIL: metodo e OT23

CONdivido distingue il near miss dalla situazione pericolosa. 
Nel primo caso un evento è realmente accaduto senza provocare lesioni; nel secondo esiste una condizione rischiosa, ma non si è verificato un incidente. 
Le due categorie sono entrambe utili, ma non vanno confuse.

L’analisi non dovrebbe fermarsi al comportamento della persona. 
INAIL propone di osservare procedure, attrezzature, ambiente, materiali, DPI e fattori organizzativi. 
La domanda utile non è soltanto “chi ha sbagliato?”, ma “quale condizione del sistema ha reso possibile l’evento e cosa cambiamo perché non si ripeta?”.
Un buon processo prevede anche il feedback. Chi segnala deve ricevere una risposta sulla presa in carico, sull’avanzamento e sull’esito. 
Questo aspetto compare in modo esplicito anche nel nuovo OT23/2027. 

OT23/2027: la novità operativa per le aziende

Il Modello OT23/2027, pubblicato da INAIL il 24 luglio 2026, include l’intervento E-10 di tipo A: l’azienda adotta un sistema di rilevazione dei mancati infortuni e attua misure migliorative idonee a impedire il ripetersi degli eventi. 
Per le aziende fino a 25 lavoratori il modello richiede almeno quattro near miss registrati nell’anno; sopra questa soglia il minimo dipende dal numero di lavoratori e da un coefficiente di settore.

La documentazione probante comprende una procedura aziendale firmata, un elenco aggregato degli eventi per reparto e attività e schede di analisi con cause, correzioni a breve termine e misure di miglioramento a lungo termine. 

È una struttura che rende visibile ciò che spesso manca: non solo il dato iniziale, ma la prova che l’organizzazione ha imparato dall’evento.
Va mantenuta una distinzione netta: OT23 è un sistema premiale volontario
Le soglie dell’E-10 servono per dimostrare quell’intervento ai fini della riduzione del tasso, non sono un numero minimo di near miss che ogni azienda deve “trovare” per legge.






FAQ 

Un near miss è un infortunio?

No. È un incidente senza danno, ma con potenziale di causarlo.

Near miss e non conformità sono sinonimi?

No. INAIL distingue l’evento senza lesione dalla situazione pericolosa in cui non si verifica alcun incidente.

Chi può segnalare un near miss?

Nel modello CONDIVIDO la segnalazione è associata a lavoratore, preposto o RLS; l’azienda può integrare il flusso nella propria organizzazione.

OT23 rende obbligatorio registrare i near miss?

No. OT23 è un meccanismo premiale. L’intervento E-10 stabilisce requisiti specifici per chi intende valorizzare quella misura ai fini della riduzione.

Cosa deve succedere dopo la segnalazione?

Analisi delle cause, azione immediata quando necessaria, misura di miglioramento, responsabile, scadenza, verifica di efficacia e feedback.

Conclusione


Il near miss è utile solo se l’organizzazione lo trasforma in una decisione. Le indicazioni INAIL più recenti vanno nella stessa direzione: classificare bene gli eventi, analizzarne le cause, mantenere traccia delle azioni e restituire un esito. Non serve aspettare che il sistema diventi più complesso per iniziare: serve evitare di chiamare “procedura” una cartella piena di segnalazioni senza follow-up.


Verifica oggi se la tua procedura collega davvero segnalazione, analisi, azione, responsabilità, scadenza e feedback.


Fonti verificate
Accesso e verifica: 10 agosto 2026. I riferimenti sono riportati in forma estesa per consentire una verifica autonoma.
[S1] INAIL, CONDIVIDO: un approccio integrato in reti collaborative per lo sviluppo delle conoscenze sui near miss (mancati infortuni), Dimeila, marzo 2025. https://www.inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/catalogo-generale/2025/04/Condivido.pdf
[S2] Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, art. 15 - Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.codiceRedazionale=25G00172&atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-10-31
[S4] Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Convertito in legge il Decreto Salute e sicurezza sul lavoro, 2 gennaio 2026. https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/convertito-legge-il-decreto-salute-e-sicurezza-sul-lavoro
[S7] INAIL, Modello OT23/2027 - versione 17/7/2026, intervento E-10 sulla rilevazione dei mancati infortuni. https://www.inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/modulistica-assicurazione/2026/07/modulo-domanda-OT23-2027.pdf
[S8] INAIL, Riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione: pubblicato il modello OT23 per il 2027, 24 luglio 2026. https://www.inail.it/portale/it/inail-comunica/news/notizia.2026.07.riduzione-del-tasso-medio-di-tariffa-per-prevenzione-pubblicato-il-modello-ot23-per-il-2027.html









Differenza tra carrello industriale, sollevatore telescopico e sollevatore telescopico rotativo