Chi è davvero un “lavoratore” per il D.Lgs. 81/08?
Spoiler: non lo decide il contratto
C’è un errore che in azienda si ripete più spesso del caffè alle 10:30:
pensare che sia “lavoratore” solo chi ha un contratto da dipendente.
E invece no.
Nel mondo del D.Lgs. 81/08 la domanda giusta non è:
“Che contratto ha?”
La domanda giusta è:
“Questa persona lavora dentro l’organizzazione ed è esposta ai rischi?”
Se la risposta è sì, allora per la sicurezza quella persona, molto probabilmente, è un lavoratore. Punto.
La definizione vera
L’art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08 dice che è lavoratore la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, pubblico o privato, con o senza retribuzione. La norma aggiunge anche alcuni soggetti espressamente equiparati, come soci lavoratori di cooperativa o di società, associati in partecipazione e tirocinanti.
Tradotto dallo “stile legislativo” allo “stile umano”:
non conta come ti hanno inquadrato sulla carta; conta cosa fai davvero e dove lo fai.

Quindi quando una
persona è “lavoratore” anche se non ha un classico contratto da dipendente?
Sì e succede ogni volta che una persona:
- opera dentro l’organizzazione aziendale;
- riceve indicazioni, istruzioni o coordinamento;
- usa attrezzature, impianti, macchinari o ambienti di lavoro;
- persegue gli obiettivi aziendali anche solo alfine di apprendere un lavoro;
- è esposta ai rischi presenti nell’attività.
In questi casi, la sicurezza non può girarsi dall’altra parte e dire:
“Eh però formalmente non è dipendente”.
Bella scusa. Ma giuridicamente regge poco.
Alcuni casi tipici
Possono rientrare nella nozione di lavoratore, ai fini del D.Lgs. 81/08:
- il socio che lavora operativamente in azienda;
- il tirocinante o lo stagista;
- l’apprendista;
- il collaboratore inserito nell’organizzazione;
- il lavoratore somministrato;
- il lavoratore a chiamata quando presta attività;
- il familiare che di fatto svolge attività lavorativa nell’organizzazione;
- lo studente della scuola;
- il personale della cooperativa e dell’azienda somministrata;
- chi opera con un inquadramento diverso, ma è concretamente esposto ai rischi del lavoro.
La logica della norma è ampia: il decreto si applica a tutti i lavoratori e alle lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti a essi equiparati, con adattamenti specifici dove previsti.
Vuoi davvero sostenere che per la sicurezza non sia un lavoratore solo perché il contratto dice altro?
No.
Perché questa distinzione è fondamentale
Perché se sbagli la definizione di lavoratore, poi sbagli tutto il resto:
- sbagli il DVR;
- sbagli il conteggio dei soggetti esposti;
- sbagli la formazione;
- sbagli gli obblighi sanitari;
- sbagli la gestione delle responsabilità.
E quando arriva un controllo, oppure peggio un infortunio, il contratto non diventa uno scudo magico.
La sintesi, quella da attaccare in bacheca
Bisogna chiedersi:
“Lavora dentro l’organizzazione? È esposto ai rischi?”
Se sì, il tema sicurezza scatta eccome.
Cass. Pen. n. 18396/2017;
Cass. Pen. n. 21619/2023;
Cass. Civ. n. 7720/2022.