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Il cosiddetto “ASR 2026” è, in realtà, il nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025 e applicato pienamente dopo il periodo transitorio concluso nel 2026.
Il testo non introduce un corso autonomo chiamato “formazione continua” né impone ore annuali a tutti.
Stabilisce però un principio preciso: la formazione deve accompagnare l’intera vita lavorativa, essere collegata ai rischi reali e venire aggiornata anche prima della scadenza quando cambiano mansioni, processi, tecnologie o condizioni di rischio.
Inoltre, il datore di lavoro deve verificare che quanto appreso venga davvero applicato durante il lavoro.
L’attestato, insomma, conta. Ma non possiede poteri magici.
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Quando si parla di “formazione continua secondo il nuovo ASR 2026” occorre partire da una precisazione: non esiste un distinto Accordo Stato-Regioni approvato nel 2026.
Il riferimento corretto è l’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, repertorio n. 59/CSR, adottato in attuazione dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008. L’Accordo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 e ha previsto un periodo transitorio di dodici mesi per l’avvio dei corsi secondo le disposizioni precedenti.
Il 2026 rappresenta quindi l’anno nel quale il nuovo sistema è diventato pienamente operativo. Ma che cosa cambia, concretamente, per aziende, lavoratori e formatori?Che cosa significa davvero “formazione continua”
Il nuovo Accordo considera la formazione come un processo rivolto agli adulti che prosegue durante l’intero arco della vita lavorativa, secondo il principio del lifelong learning.
Questo significa che il percorso formativo non dovrebbe limitarsi alla trasmissione di nozioni.
Deve aiutare le persone a sviluppare conoscenze, capacità operative, autonomia, consapevolezza e comportamenti coerenti con il proprio ruolo.
La progettazione deve quindi partire dai bisogni reali, dal contesto aziendale e dalle attività concretamente svolte.La formazione continua non è, però, un nuovo corso con un proprio attestato.
È un modo diverso di organizzare la formazione: meno “corso, firma, archivio e arrivederci tra cinque anni”, più osservazione costante di rischi, competenze e cambiamenti.

La scadenza periodica resta, ma può essere necessario intervenire prima
Per i lavoratori l’aggiornamento mantiene una durata minima di sei ore ogni cinque anni. Tuttavia, l’Accordo precisa che deve essere svolto anche quando intervengono modifiche nella valutazione dei rischi oppure quando la verifica dell’efficacia evidenzia nuove necessità formative.
Per i preposti l’aggiornamento diventa biennale, con una durata minima di sei ore, e deve essere anticipato quando evolvono i rischi o ne emergono di nuovi. Dirigenti e datori di lavoro devono invece effettuare almeno sei ore di aggiornamento ogni cinque anni.
Il punto centrale è semplice: la periodicità rappresenta il termine entro cui completare l’aggiornamento minimo, non il permesso di ignorare ciò che accade nel frattempo.
Se viene introdotto un nuovo macchinario, cambia il processo produttivo o un lavoratore viene trasferito a una mansione differente, può essere necessaria una formazione specifica immediata. Questa attività non è automaticamente assorbita nelle normali sei ore di aggiornamento quinquennale.
Dal test finale alla verifica sul lavoro
Una delle indicazioni più importanti del nuovo Accordo riguarda la verifica dell’efficacia della formazione.
Il test finale serve a controllare ciò che il partecipante ha compreso alla fine del corso. La verifica dell’efficacia, invece, deve essere svolta successivamente, durante l’attività lavorativa, per accertare che conoscenze, procedure e comportamenti siano realmente applicati.
Il datore di lavoro può utilizzare diversi strumenti: analisi degli infortuni e dei mancati infortuni, questionari rivolti al personale oppure checklist per osservare l’uso dei DPI, delle attrezzature e delle procedure operative.
Qui cade un equivoco frequente: un attestato documenta la partecipazione e il superamento del percorso, ma non dimostra da solo che la formazione abbia prodotto risultati duraturi.
Come organizzare la formazione continua in azienda
Un sistema efficace dovrebbe partire da una mappatura di ruoli, corsi frequentati e scadenze. A questa deve affiancarsi un’analisi periodica dei bisogni, considerando modifiche del DVR, nuove attrezzature, incidenti, quasi incidenti, segnalazioni dei preposti e comportamenti osservati.
Briefing, riunioni di reparto, simulazioni e momenti di confronto possono essere ottimi strumenti di mantenimento delle competenze. Non valgono però automaticamente come aggiornamento obbligatorio: per essere riconosciuti come formazione formale devono rispettare i requisiti previsti per progettazione, tracciabilità, frequenza, verifica e documentazione.
La regola pratica è questa:
La scadenza misura il tempo trascorso. La verifica dell’efficacia misura se la formazione ha funzionato.
FAQ
1. La formazione continua è obbligatoria ogni anno?
No. Il nuovo Accordo non introduce un numero universale di ore annuali. Restano le periodicità previste per ogni figura, con la necessità di intervenire prima quando cambiano rischi o condizioni di lavoro.
2. Le riunioni sulla sicurezza valgono come aggiornamento?
Non automaticamente. Sono una buona pratica, ma diventano aggiornamento formale solo se organizzate secondo i requisiti previsti dall’Accordo.
3. L’aggiornamento dei lavoratori resta quinquennale?
Sì, almeno sei ore ogni cinque anni, salvo la necessità di anticiparlo per modifiche dei rischi o carenze emerse dalle verifiche.
4. Ogni quanto deve aggiornarsi il preposto?
Ogni due anni, per almeno sei ore, e comunque quando l’evoluzione o l’insorgenza di nuovi rischi renda necessario un intervento.
5. Chi verifica l’efficacia della formazione?
Il datore di lavoro, eventualmente con il supporto del RSPP e degli altri soggetti della prevenzione aziendale.
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