La risposta vera è:
dipende da quale regola stai guardando!
Nel settore edile c’è una domanda che spesso si trova sui tavoli di imprese, consulenti e uffici del personale:
l’aggiornamento della formazione lavoratori va fatto ogni cinque anni oppure ogni tre?
La risposta corretta è: entrambe le cose esistono, ma hanno origine diversa.
Ed è proprio qui che nasce il problema.
La regola generale: il D.Lgs. 81/08 parla chiaro
L’articolo 37 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rimanda agli Accordi Stato-Regioni per definire durata e periodicità della formazione dei lavoratori.
Con il nuovo Conferenza Stato-Regioni, il principio generale rimane:
Aggiornamento minimo di 6 ore ogni 5 anni per i lavoratori
Questa è la base normativa nazionale.
Quindi, se guardiamo solo il profilo strettamente legislativo, il lavoratore del comparto edile rientra nel criterio quinquennale come tutti gli altri lavoratori.
Ma allora perché nel settore edile si continua a parlare di 3 anni?
Perché nel settore costruzioni interviene anche il contratto collettivo nazionale di lavoro.
Le parti sociali del comparto edile hanno mantenuto una previsione più restrittiva:
Aggiornamento ogni 3 anni
Questo deriva dagli accordi firmati dalle organizzazioni sindacali e datoriali dell’edilizia, recepiti nel sistema bilaterale del settore.
Tradotto:
- la legge generale dice 5 anni
- il contratto collettivo di settore chiede 3 anni
E quando il contratto collettivo prevede una tutela maggiore, nel rapporto di lavoro quella regola continua ad avere peso operativo.

Il punto cruciale:
cambia la sanzione
Qui bisogna distinguere bene.
Se superi i 5 anni:
entri nel campo della violazione normativa del D.Lgs. 81/08.
Quindi il datore di lavoro può essere sanzionato.
Se superi i 3 anni ma resti dentro i 5:
non sei automaticamente in violazione penale del D.Lgs. 81/08, ma puoi avere problemi rispetto:
- al sistema bilaterale edile
- alla congruità formativa richiesta nei cantieri
- alla regolarità contrattuale nei confronti del CCNL applicato
- alla verifica documentale da parte di casse edili, organismi paritetici o sistemi di controllo e accessi in cantiere.
Questa è la vera differenza.
Il nostro consiglio
Se gestisci personale edile, non chiederti qual è il minimo per non prendere la sanzione.
Chiediti qual è il criterio che ti evita problemi domani.
Perché in cantiere il problema non arriva mai quando manca un attestato.
Arriva quando succede qualcosa… e qualcuno va a guardare tutto.
E in quel momento, il “pensavo bastassero 5 anni” diventa una frase molto costosa.
- Conferenza Stato-Regioni – pubblicato in G.U. il 24 maggio 2025
- CCNL Edilizia 2022–2025 / rinnovi successivi settore costruzioni
- Circolare Formedil su mantenimento aggiornamento triennale